1. Dopo il comma 3 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle ipotesi di cui agli articoli 589, primo comma, e 590, secondo comma, del codice penale, la richiesta è procedibile a condizione che prima di ogni altro atto e decisione siano avvertite della richiesta le persone offese dal reato e, ove lo chiedano, siano ascoltate anche in ordine alla congruità della pena richiesta o legalmente prevista e sia quindi promosso dal giudice, e attuato nei termini da lui stabiliti, comportando improcedibilità il rifiuto comunque motivato dell'indagato o dell'imputato, il suo confronto diretto con le persone offese dinanzi allo stesso giudice al fine di una riparazione comprendente il pubblico riconoscimento della propria colpa e il risarcimento in termini congrui di tutti i danni risarcibili per legge».
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-ter. Nelle ipotesi di cui agli articoli 589, primo comma, e 590, secondo comma, del codice penale, la richiesta è procedibile a condizione che prima di ogni altro atto e decisione sono avvertite della richiesta le persone offese dal reato e, ove